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1°GENNAIO 2018: NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

1°GENNAIO 2018: NUOVO REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Si invita ciascuno a prendere visione, sul Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 dicembre 2017, sul sito dell'ordine e su quello del Consiglio Nazionale D.C.E.C. del nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio Nazionale medesimo.

Il Regolamento, in vigore dal 1° gennaio 2018, contiene importanti novità:

  • l’esonero dall’obbligo formativo per gli iscritti nell’elenco speciale e per i non esercenti la professione (si precisa che questo esonero non riguarda la Formazione per gli Iscritti nel Registro Revisori Legali del MEF);
  • la specifica disciplina dell’accreditamento dei corsi realizzati dalle Scuole di Alta Formazione (S.A.F.);
  • l’individuazione, ai sensi dell’art. 4, comma 6 del DM 24 settembre 2014, n. 202, dei criteri di equipollenza tra la Formazione Professionale Continua del Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e la formazione iniziale biennale dei Gestori della crisi;
  • l’istituzione dell’elenco delle piattaforme valide per l’erogazione delle attività formative a distanza;
  • l'eliminazione del limite per l’acquisizione dei crediti formativi professionali tramite la fruizione di attività in modalità e-learning;
  • la semplificazione delle norme inerenti le procedure di accreditamento delle attività formative;
  • la riformulazione e semplificazione delle norme aventi come oggetto i rapporti con “soggetti autorizzati”;
  • la riformulazione di alcuni adempimenti in capo agli Ordini Territoriali al fine di consentire il necessario coordinamento con la disciplina della formazione dei revisori legali e dell’equipollenza fissata dall’art. 5 del D.Lgs. 39/2010;
  • l’introduzione di disposizioni transitorie volte a consentire una disciplina uniforme dell’obbligo formativo bel triennio in corso.

Il Consiglio Nazionale, nell’informativa n. 1/2018 dello scorso 5 gennaio, fa presente che nel testo pubblicato nel Bollettino Ufficiale sono presenti alcuni refusi, tra i quali:

  • è stata erroneamente indicata la data del 18 dicembre 2017, anziché quella del 18 ottobre 2017, quale data di adozione del regolamento da parte del Consiglio Nazionale;
  • all’art. 5, comma 4 del Regolamento, dopo le parole “Salvo quanto previsto al comma 6”, è stato omesso il termine “non”. Pertanto la disposizione in commento, come nel Regolamento precedente, stabilisce il divieto di riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. Tale regola, per effetto delle nuove disposizioni contenute al comma 6 del citato articolo, subisce eccezione solo in presenza di crediti acquisiti attraverso la partecipazione ai corsi SAF.

Ovviamente il nostro Consiglio Nazionale ha già inoltrato al Ministero della Giustizia una richiesta di errata corrige.

In allegato il Nuovo Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2018 -

La nostra Segreteria, comunque, è a disposizione per qualsiasi occorrenza.