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ns. Prot. n. 558/Sede/2020: IMPORTANTE PER I REVISORI -

Prot. n. 558/Sede/2020 - Arezzo, 28 maggio 2020

 

IMPORTANTE PER I REVISORI

Eventuale revoca/risoluzione consensuale del revisore legale degli incarichi di revisione assunti nel rispetto della scadenza del 16 dicembre 2019

 

Cari Colleghi,

l’ Ordine si è confrontato con il Conservatore del Registro Imprese Dott. Randellini in merito alla questione della eventuale  revoca/risoluzione consensuale del revisore legale degli incarichi di revisione assunti nel rispetto della scadenza del 16 dicembre 2019 e  poi, in seguito all’ ulteriore modifica apportata dal decreto Milleproroghe, divenuti non più obbligatori sino alla successiva approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.

A questo proposito si segnala il  documento 234 di Assirevi  di recentissima pubblicazione delinea chiaramente le possibilità offerte.

In allegato il documento 234 di Assirevi nonché il DM 261/2012.

Il documento illustrando le varie modifiche introdotte negli anni all’art. 2477 c.c., si sofferma sull’ultima appartata dal decreto Milleproroghe nel febbraio 2020.

Assirevi rileva che, in tali casi, il conferimento non sarebbe allineato alla nuova disciplina dell’articolo 379 del Codice della crisi che ora prende in considerazione gli esercizi 2018 e 2019.

Sussistono quindi i presupposti per l’esercizio dell’interruzione anticipata in conformità a quanto previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 39/2010 e dal Dm 261/2012 , vale a dire tramite revoca per giusta causa, dimissioni oppure risoluzione consensuale.

Mentre però per la revoca o dimissioni,  il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall’avvenuta cessazione anticipata, analogo obbligo non è invece previsto per l’ipotesi di risoluzione consensuale dell’incarico: in questa circostanza, quindi, la società potrà nuovamente procedere ad incaricare della revisione legale dei propri conti il revisore cessato.

E’ importante però, nelle circostanze in oggetto, in cui la risoluzione consensuale dell’incarico è motivata dal venire meno del presupposto normativo per l’emissione della relazione di revisione, formalizzare al più presto e comunque prima dei 15 giorni che precedono l’assemblea di approvazione del bilancio 2019, l’accordo tra amministratori e revisori. Detta assemblea si troverà dunque a prendere atto dell’assenza dei presupposti normativi e potrà deliberare la risoluzione consensuale dell’incarico.

Si invitano i Colleghi che intendessero risolvere il contratto di revisione ad adoperarsi nel rispetto dei tempi sopra indicati così come condivisi con il Conservatore del Registro Imprese.

Cordiali saluti.

 

Il Consigliere Massimiliano Brogi